Attualità

Aborto e obiezione di coscienza: violenza di genere?

Recentemente si è discusso molto dei cosiddetti “obiettori di coscienza” e pareri contrastanti hanno diviso la popolazione italiana. Per semplificare la spiegazione del dibattito, da una parte troviamo coloro che sono a favore dell’obiezione di coscienza, i cosiddetti pro-life e dall’altra, invece, coloro che disapprovano. Ma che cos’è l’obiezione di coscienza? Partiamo dal principio.
Il 22 maggio 1978 è stata approvata dai deputati della Camera e dal Senato della Repubblica la legge 194, un insieme di norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza in cui i diritti e i doveri delle donne vengono profilati in 22 articoli. L’articolo 4, in particolare, tratta più nel dettaglio le condizioni relative alla possibilità di abortire:

Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

È in opposizione a questa possibilità che si sono sviluppate le opinioni di coloro che definiamo obiettori di coscienza, medici che rifiutano di interrompere la gravidanza di una donna perché ritenuto un atto contro la propria etica. Dall’articolo 9 leggiamo:

L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. 

Al di là del fatto che l’obiezione di coscienza è opinabile, e al di là del fatto che è giusto aver la possibilità di agire entro i limiti della propria etica, dovrebbero però esistere strutture che garantiscano la messa in atto della pratica dell’aborto, nonché la possibilità di poter esercitare un diritto.
Un caso che ha fatto scalpore, avvenuto di recente, è quello della donna padovana che, già madre di due figli e in accordo con il marito, ha deciso di usufruire della possibilità di interrompere la gravidanza per problemi economici, ma si è vista chiusa le porte in faccia da ben 23 strutture: l’impossibilità di usufruire in breve tempo di questa possibilità costituisce un problema di portata non indifferente, data anche la scadenza della validità del diritto se si superano i novanta giorni di gravidanza. A questo punto sorge quasi spontanea la domanda: si può definire “diritto” quando tra la donna e la decisione presa si interpone la scelta di un terzo?
Oltre a fare i conti con la legge, poi, ci si trova a fare i conti con i luoghi comuni della società: le donne che decidono di abortire in linea di massima vengono emarginate, giudicate e trattate come fossero mostri da parte di una mentalità popolare e retrograda.

E quando in tutta questa panoramica già molto fragile di per sé lo Stato italiano promuove il fertility day, non ci resta che sperare che il nostro Bel Paese faccia un passo più lungo della sua gamba.

 

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